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DECRETO LEGISLATIVO 58 31 MARZO 2011

DECRETO LEGISLATIVO 58 31 MARZO 2011 – Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunita’. (11G0099) (GU Serie Generale n.98 del 29-4-2011) – note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento
della qualita’ del servizio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive
modificazioni;
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello
sviluppo economico;
Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi
postali della Comunita’;
Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto
riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi
postali comunitari;
Visto l’articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante
delega al Governo per l’attuazione della menzionata direttiva
2008/6/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per
lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e
per il miglioramento della qualita’ del servizio

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) la parola: «pubblica» e’ soppressa;
b) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) “punti di
accesso”: ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici
postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o
sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale
o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono
essere depositati dai mittenti nella rete postale;»;
c) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) “raccolta”:
l’operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore
di servizi postali;»;
d) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente: «f) “invio
postale”: l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene
preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre
agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali,
periodici e similari nonche’ di pacchi postali contenenti merci con o
senza valore commerciale;»;
e) alla lettera h), le parole da: «definito» a: «lettera p),»
sono soppresse;
f) la lettera o) e’ sostituita dalla seguente: «o) “fornitore del
servizio universale”: il fornitore di un servizio postale, pubblico o
privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio
nazionale e la cui identita’ e’ stata notificata alla Commissione;»;
g) la lettera p) e’ soppressa;
h) la lettera q) e’ sostituita dalla seguente:
«q) “autorizzazioni”: ogni titolo abilitativo che stabilisce i
diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente
alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero
gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma
di “autorizzazione generale” oppure di “licenza individuale”,
definite come segue:
1) “autorizzazione generale”: ogni autorizzazione che non
richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere
una esplicita decisione da parte dell’amministrazione competente
prima dell’esercizio dei diritti derivanti dall’autorizzazione,
indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una “licenza
per categoria” o da norme di legge generali e che sia prevista o meno
per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) “licenza individuale”: ogni autorizzazione concessa
dall’amministrazione competente, la quale conferisce diritti
specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le
operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano
l’autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa
esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione
dell’amministrazione competente;»;
i) la lettera u) e’ sostituita dalla seguente: «u) “esigenze
essenziali”: i motivi di interesse generale e di natura non economica
che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di
servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la
sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di
sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei
sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o
dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi
negoziati tra le parti sociali nazionali in conformita’ al diritto
comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la
protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e l’assetto
territoriale; la protezione dei dati puo’ comprendere la protezione
dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o
conservate, nonche’ la tutela della vita privata;»;
l) dopo la lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«u-bis) “fornitore di un servizio postale”: l’impresa che
fornisce uno o piu’ servizi postali;
u-ter) “invii di posta massiva”: invii non raccomandati o
assicurati diversi dalla pubblicita’ diretta per corrispondenza
consegnati in grandi quantita’ ai fornitori di servizi postali presso
i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;
u-quater) “Autorita’ nazionale di regolamentazione”:
l’organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del
settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche
“autorita’ di regolamentazione”;
u-quinquies) “servizi forniti a tariffa unitaria”: servizi
postali la cui tariffa e’ fissata per invii postali singoli.».
2. L’articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Autorita’ nazionale di regolamentazione del settore
postale). – 1. E’ istituita l’Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale, di seguito denominata “Agenzia”, la quale e’
designata autorita’ nazionale di regolamentazione per il settore
postale ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 97/67/CEE e
successive modificazioni.
2. L’Agenzia e’ soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente
indipendente rispetto agli operatori del settore postale.
3. L’Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di
economicita’. Per quanto non previsto dal presente articolo,
all’Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
4. L’Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio,
le seguenti funzioni:
a) regolazione dei mercati postali;
b) partecipazione ai lavori e alle attivita’ dell’Unione europea
e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;
c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualita’ e
caratteristiche del servizio postale universale di cui all’articolo
12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di
ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del
territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea
fornitura del servizio;
d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso
alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe
dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati
postali;
e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell’attivita’
di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di
qualita’ del servizio postale universale;
f) vigilanza – anche avvalendosi degli organi territoriali del
Ministero dello sviluppo economico – sull’assolvimento degli obblighi
a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti
da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle
condizioni generali della fornitura dei servizi postali;
g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare
riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l’istituzione di un
apposito osservatorio.
5. L’Agenzia e’ dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle
disposizioni dell’articolo 21, in caso di inosservanza dei propri
provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da
parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di
informazioni, o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli
ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non
siano veritieri.
6. Le funzioni dell’Agenzia di programmazione, indirizzo,
regolazione e controllo nelle materie di cui al comma 4 sono affidate
ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di
Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal
Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti
Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere
effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione
delle persone designate. I membri del Collegio sono scelti tra
persone dotate di indiscusse moralita’ e indipendenza, alta e
riconosciuta professionalita’ e competenza nel settore. La carica di
componente del Collegio e’ incompatibile con incarichi politici
elettivi, ne’ possono essere nominati componenti coloro che abbiano
interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni
dell’Agenzia. Il Collegio adotta le deliberazioni relative
all’esercizio delle funzioni dell’Agenzia e irroga le sanzioni di cui
al comma 5. Le funzioni di controllo di regolarita’ amministrativo
contabile e di verifica sulla regolarita’ della gestione dell’Agenzia
sono affidate al Collegio dei revisori al quale si applica l’articolo
8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Il presidente del Collegio dei revisori e’ designato dal
Ministro dell’economia e delle finanze.
7. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell’Agenzia. Formula
proposte al Collegio, da’ attuazione alle deliberazioni e ai
programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita’ dell’Agenzia ed al
perseguimento delle sue finalita’ istituzionali. Il direttore
generale e’ nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili,
con la procedura prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si
applica il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
8. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante al Presidente
del Collegio e a ciascuno dei suoi componenti e’ pari,
rispettivamente, ad euro 150.000 e euro 120.000 annui. Al Presidente
e a ciascun componente, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che
optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e’
corrisposta una indennita’ pari, rispettivamente, ad euro 60.000 e
euro 40.000 annui. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma sono coperti nell’ambito delle risorse di cui al comma 14.
9. I membri del Collegio dell’Agenzia durano in carica tre anni e
possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza i
membri del Collegio e il direttore generale non possono esercitare,
direttamente o indirettamente, alcuna attivita’ professionale o di
consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o
privati ne’ ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi
compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne’ avere interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore. I componenti del Collegio e il direttore
generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza
assegni, per l’intera durata dell’incarico ed il relativo posto in
organico e’ reso indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico, i membri
del Collegio dell’Agenzia e il direttore generale non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti
nel settore. La violazione di tale divieto e’ punita, salvo che il
fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria
pari ad un’annualita’ dell’importo del corrispettivo percepito.
All’imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu’ gravi o quando il comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo. I
limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il
tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
11. Il Collegio dell’Agenzia puo’ essere sciolto per gravi e
motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell’Agenzia e
al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il
medesimo decreto e’ nominato un commissario straordinario, che
esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del
Collegio dell’Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente,
si procede al rinnovo del Collegio dell’Agenzia, secondo quanto
disposto dal comma 6.
12. Sono trasferite all’Agenzia le funzioni di cui al comma 4,
attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione
generale per la regolamentazione del settore postale, di cui
all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e
strumentali. Il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo
economico non potra’ superare 1’80 per cento della consistenza del
personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa
direzione generale.
13. Al personale che accede al ruolo organico dell’Agenzia e’
riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella
ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi
la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nonche’
l’inquadramento previdenziale del comparto di provenienza, in
riferimento sia al trattamento pensionistico che al trattamento di
fine servizio o fine rapporto.
14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agenzia si
provvede:
a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse
finanziarie di cui al comma 12;
b) mediante un contributo di importo non superiore all’uno per
mille dei ricavi dell’ultimo esercizio relativi al settore postale,
versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per
il fornitore del servizio universale, dell’onere relativo al servizio
universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via
esclusiva, di cui all’articolo 4. Il contributo e’ versato entro il
31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente
al bilancio dell’Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18,
la misura del contributo e le modalita’ di versamento al bilancio
dell’Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita l’Agenzia.
15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, entro un
mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2008/6/CE, e’ approvato lo statuto
dell’Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente
decreto, le finalita’ e i compiti istituzionali, i criteri di
organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le
modalita’ di esercizio delle funzioni.
16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, entro un
mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo
i criteri da esso stabiliti, e’ approvato il regolamento che
definisce l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Agenzia e
ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unita’.
17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse
strumentali del Ministero da trasferire all’Agenzia ai sensi del
comma 12 e ne e’ disposto il trasferimento.
18. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma
17, e’ stabilito l’ammontare delle risorse finanziarie di cui al
comma 12, entro il limite dell’80 per cento delle risorse disponibili
a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico –
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e
sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie
del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono
altresi’ determinate, in sede di prima applicazione, la misura del
contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalita’ di
versamento al bilancio dell’Agenzia. A decorrere dal secondo anno di
attivita’ dell’Agenzia, la dotazione del Fondo di cui alla lettera a)
del comma 14 puo’ essere ridotta con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sulla base del gettito effettivo del contributo
di cui alla lettera b) del medesimo comma e dei costi complessivi
dell’Agenzia.
19. L’Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilita’,
ispirato, ove richiesto dall’attivita’ dell’Agenzia, a principi
civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita’
pubblica. Il regolamento di cui al presente comma e’ sottoposto alla
preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
20. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento,
entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta
dall’Agenzia sull’attivita’ da essa svolta nell’anno precedente.
22. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
3. L’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Servizio universale). – 1. E’ assicurata la fornitura del
servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di
qualita’ determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del
territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole
minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili
all’utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero,
comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii
assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati
sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate
dall’Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita’ diretta per
corrispondenza e’ esclusa dall’ambito del servizio universale.
5. Il servizio universale e’ caratterizzato come segue:
a) la qualita’ e’ definita nell’ambito di ciascun servizio e
trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e’ prestato in via continuativa per tutta la
durata dell’anno;
c) la dizione “tutti i punti del territorio nazionale” trova
specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso
l’attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di
tenere conto delle esigenze dell’utenza. Detti criteri sono
individuati con provvedimento dell’autorita’ di regolamentazione;
d) la determinazione del “prezzo accessibile” deve prevedere
l’orientamento ai costi in riferimento ad un’efficiente gestione
aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5
giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o
giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite
dall’autorita’ di regolamentazione in installazioni appropriate.
7. E’ fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e’ autorizzata
dall’autorita’ di regolamentazione, in presenza di particolari
situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti
territoriali con una densita’ inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque
fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale. Ogni
circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall’autorita’ di
regolamentazione ai sensi del presente comma e’ comunicata alla
Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita’:
a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle
esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento
identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di
ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza
maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e
sociale, nonche’ delle esigenze dell’utenza.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autorita’
adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, segnatamente agli articoli 36
e 52, e che riguardano in particolare la moralita’ pubblica, la
pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l’ordine
pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale e’ tenuto a informare gli
utenti nonche’ i fornitori di servizi postali circa le
caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per
quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i
prezzi e il livello di qualita’. L’informativa, avente ad oggetto
notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque,
almeno annuale. L’informativa avviene a mezzo di adeguata
pubblicazione. L’autorita’ di regolamentazione comunica alla
Commissione europea le modalita’ con cui sono rese disponibili le
informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale e’ designato nel rispetto
del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita’.
La designazione e’ effettuata sulla base dell’analisi dei costi del
servizio universale nonche’ dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita’ della fornitura del servizio
universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella
coesione economica e sociale;
b) redditivita’ degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell’impresa;
d) stato economico dell’impresa nell’ultimo triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione
nel settore specifico, con esito positivo.
12. L’onere per la fornitura del servizio universale e’ finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello
Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto
di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore
del servizio universale, secondo le modalita’ previste dalla
normativa vigente;
b) attraverso il fondo di compensazione di cui all’articolo 10
del presente decreto.
13. Il calcolo del costo netto del servizio universale e’
effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all’allegato I
della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. L’autorita’ di regolamentazione rende pubblica annualmente la
quantificazione dell’onere del servizio universale e le modalita’ di
finanziamento dello stesso.».
4. L’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva). – 1. Per esigenze di
ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del
servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive
modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui
all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
5. All’articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «licenza individuale», sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «da parte del Ministero dello
sviluppo economico»;
b) al comma 2, dopo le parole: «servizi in questione» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero a obblighi di contribuzione
finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui
all’articolo 10 del presente decreto.»;
c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «regolamento del Ministro delle comunicazioni, da
emanarsi entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«provvedimento dell’autorita’ di regolamentazione da emanarsi entro
centottanta giorni»;
2) dopo le parole: «gli obblighi a carico dei titolari delle
licenze stesse,» sono inserite le seguenti: «compresi gli obblighi in
materia di condizioni di lavoro di cui all’articolo 18-bis,».
6. All’articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dell’autorita’ di regolamentazione»
sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dello sviluppo
economico»;
b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il rilascio dell’autorizzazione generale, anche per il
fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del
mercato e dell’organizzazione dei servizi postali, puo’ essere
subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo
anche alla qualita’, alla disponibilita’ e all’esecuzione dei servizi
in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai
meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 10 del
presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento
dell’autorita’ di regolamentazione.»;
c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Con provvedimento dell’autorita’ di regolamentazione, da
emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono
individuati i casi in cui l’attivita’ puo’ essere avviata
contestualmente all’invio al Ministero dello sviluppo economico,
mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di
ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attivita’ e i
casi nei quali l’attivita’ puo’ avere inizio dopo quarantacinque
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia
comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di
chiarimenti o di documenti, il predetto termine e’ sospeso fino alla
ricezione di questi ultimi. L’atto di assenso, se illegittimamente
formato, e’ annullato, salvo che l’interessato provveda, ove
possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.»;
d) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «Con il regolamento» sono sostituite dalle
seguenti: «Con il provvedimento»;
2) dopo le parole: «autorizzazione generale,», sono inserite le
seguenti: «compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro
di cui all’articolo 18-bis,».
7. All’articolo 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il fornitore del servizio universale e’ tenuto ad istituire la
separazione contabile sulla base di principi di contabilita’ dei
costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili,
distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che
fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.»;
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell’alinea, le parole: «riservati e non riservati» sono
soppresse;
2) alla lettera a) la parola: «particolare» e’ sostituita dalle
seguenti: «o prodotto particolare»;
3) alla lettera b), le parole: «particolare servizio» sono
sostituite dalle seguenti: «servizio o prodotto particolare»;
4) alla lettera b), numero 3), la parola: «riservati» e’
sostituita dalla seguente: «universali»;
5) alla lettera b), dopo il numero 3), e’ aggiunto, in
fine, il seguente:
«3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi
universali e di servizi non universali sono imputati in modo
appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono
essere applicati gli stessi fattori di costo.»;
c) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La
conformita’ del sistema di separazione contabile e’ verificata da un
organismo competente indipendente dal fornitore del servizio
universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del
servizio universale.»;
d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. L’autorita’ di regolamentazione puo’ adottare altri sistemi
di contabilita’ dei costi, compatibili con le previsioni di cui al
comma 2. Di tale adozione l’autorita’ informa la Commissione europea
prima della relativa applicazione.
3-ter. L’autorita’ di regolamentazione tiene a disposizione
informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di
contabilita’ dei costi applicati dal fornitore del servizio
universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea,
su richiesta.
3-quater. Su richiesta dell’autorita’ di regolamentazione e della
Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a
disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in
materia di contabilita’ risultanti dai sistemi di cui al presente
articolo.
3-quinquies. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al
fondo di compensazione di cui all’articolo 10 del presente decreto
assicurano la separazione della contabilita’ al fine di garantire il
funzionamento del fondo stesso.».
8. All’articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole da: «e nella misura» fino a: «non procurano al»
sono sostituite dalle seguenti: «in cui il»;
2) dopo le parole: «predetto servizio» sono inserite le
seguenti: «non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai
servizi in esclusiva di cui all’articolo 4»;
b) al comma 2, dopo le parole: «licenze individuali», sono
inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale»; dopo le parole:
«introiti lordi» sono inserite le seguenti: «, relative a servizi
sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale,»;
c) al comma 3, le parole da: « – con riferimento» fino alla fine
del comma sono soppresse.
9. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, le parole da: «delle comunicazioni» a: «della
navigazione e» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo
economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti,».
10. All’articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell’articolo 13 e’ sostituita dalla seguente:
«Tariffe delle prestazioni rientranti nell’ambito del servizio
universale»;
b) il comma 1 e’ soppresso;
c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale
sono determinate, nella misura massima, dall’autorita’ di
regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero
di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle
linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre
2003»;
d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell’alinea, le parole: «Le tariffe ed i prezzi di cui ai
commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le tariffe di cui al
comma 2» e la parola: «fissati» e’ sostituita dalla seguente:
«fissate»;
2) alla lettera b), la parola: «correlati» e’ sostituita dalla
seguente: «correlate»;
3) alla lettera c), la parola: «fissati» e’ sostituita dalla
seguente: «fissate»;
4) alla lettera e), la parola: «discriminatori» e’ sostituita
dalla seguente: «discriminatorie»;
e) il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente:
«3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi
prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che
esercitano attivita’ commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori
postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e
non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le
condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate,
si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del
servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi
devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare
singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.»;
f) dopo il comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta
transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio
universale rispetta i seguenti principi:
a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di
trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in
entrata;
b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita’ di
servizio fornita;
c) garanzia di spese terminali trasparenti e non
discriminatorie.».
11. L’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Reclami). – 1. Il fornitore del servizio postale e’
tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per
la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di
smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di
qualita’ del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di
chi sia la responsabilita’, qualora sia coinvolto piu’ di un
operatore, nonche’ le procedure conciliative in sede locale
uniformate ai principi comunitari. E’ altresi’ fissato il termine per
la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del
relativo esito all’utente.
2. Nei casi in cui il fornitore del servizio e’ chiamato a
rispondere dei disservizi e’ previsto un sistema di rimborso o di
compensazione.
3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente,
l’interessato puo’ rivolgersi, individualmente o in collegamento con
le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti,
all’autorita’ di regolamentazione.
4. E’ fatta salva la facolta’ di adire l’Autorita’ giurisdizionale
indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e
2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione
extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28.
5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono
servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al
numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone
l’autorita’ di regolamentazione.».
12. Dopo l’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, e’ inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Informazioni). – 1. I fornitori di servizi postali
sono tenuti a comunicare all’autorita’ di regolamentazione, anche in
via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio
richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e
attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle
seguenti finalita’:
a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel
presente decreto nonche’ nelle decisioni adottate ai sensi del
presente decreto;
b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.
2. L’autorita’ di regolamentazione fornisce alla Commissione
europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti
necessarie all’esecuzione delle sue funzioni.
3. L’autorita’ di regolamentazione, qualora ritenga riservate le
informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del
trattamento, in conformita’ alle regole comunitarie e nazionali in
materia di riservatezza degli affari.».
13. All’articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
dopo il comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e
i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6
contribuiscono alle spese di funzionamento dell’autorita’ di
regolamentazione mediante il contributo di cui all’articolo 2, comma
14, lettera b), del presente decreto.».
14. Dopo l’articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, e’ inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Obblighi in materia di condizioni di lavoro). – 1. I
soggetti esercenti i servizi postali di cui all’articolo 3, commi 11,
5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di
condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla
contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.».
15. L’articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Responsabilita’). – 1. La responsabilita’ per la
fornitura dei servizi postali e’ disciplinata, per quanto non
stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle
norme del codice civile.».
16. All’articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e dei servizi riservati» sono soppresse;
2) le parole: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro
cinquantunomilaseicentoquarantacinque» sono sostituite dalle
seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;
b) al comma 2, le parole: «l’autorita’ di regolamentazione» sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, su
proposta dell’Autorita’ di regolamentazione,»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Chiunque espleti il servizio di cui all’articolo 4 del presente
decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio
universale, e’ punito con sanzione pecuniaria amministrativa da
cinquemila euro a centocinquantamila euro.»;
d) al comma 4, le parole: «da euro duemilacinquecentottandadue a
euro venticinquemilaottocentoventidue» sono sostituite dalle
seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;
e) al comma 5, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti: «da
cinquemila euro a centocinquantamila euro»;
f) al comma 6, le parole: «da euro millecinquecentoquarantanove a
euro quindicimilaquattrocentonovantatre» sono sostituite dalle
seguenti: «da cinquemila euro a centomila euro»;
g) al comma 7, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti: «da
cinquemila euro a centomila euro»;
h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con
le modalita’ prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e
delle notizie richiesti dall’autorita’ di regolamentazione sono
puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a
centocinquantamila euro.
7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide
dell’autorita’ di regolazione, impartiti ai sensi del presente
decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da
diecimila euro a centocinquantamila euro.
7-quater. In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti
alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero
dello sviluppo economico, su proposta dell’autorita’ di
regolamentazione, puo’ disporre, previa diffida, la sospensione
ovvero la revoca dell’affidamento del servizio.
7-quinquies. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di
cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 2,
comma 14, lettera a).»;
i) al comma 8, le parole: «agli organi del Ministero delle
comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all’autorita’, che
puo’, nell’esercizio di tale potere, avvalersi degli organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalita’ da
stabilire nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 16».
17. All’articolo 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «fissate» e’ sostituita dalla seguente:
«predisposte»;
2) le parole: «dal Ministro delle comunicazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’autorita’ di regolamentazione»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. All’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni
dell’allegato al presente decreto legislativo derivanti da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle
disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno.».
18. L’articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Norme transitorie). – 1. Fino alla piena operativita’
dell’Agenzia di cui all’articolo 2, e comunque non oltre due mesi
dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo
articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad
esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell’articolo 3, il
servizio universale e’ affidato a Poste Italiane S.p.A. per un
periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni
cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla
base di un’analisi effettuata dall’autorita’ di regolamentazione, che
l’affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia
conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11
dell’articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un
miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e
quantificati dall’autorita’. In caso di esito negativo della verifica
di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico
dispone la revoca dell’affidamento.
3. Sino all’entrata in vigore dei provvedimenti dell’autorita’ di
regolamentazione di cui all’articolo 5, comma 4, e all’articolo 6,
comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della
pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2008/6/CE.
4. Sino all’entrata in vigore delle disposizioni attuative in
materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei titolari di
autorizzazione generale, di cui all’articolo 10, comma 2, continua ad
applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.
5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie
di settore, restano efficaci, purche’ non incompatibili, le
discipline vigenti al momento della pubblicazione del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Il decreto del Presidente della Repubblica del 29
marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni), e’ pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113.
– Il decreto-legge del 1° dicembre 1993, n. 487
(Trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e
riorganizzazione del Ministero), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283 e convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
– La direttiva 97/67/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 21
gennaio 1998, n. L 15.
– Il decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261
(Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualita’
del servizio.), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1999, n. 182.
– Il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114,
e convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 luglio
2008, n. 121.
– Il testo dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge
del 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi’ recita:
«376. Il numero dei Ministeri e’ stabilito in tredici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo’ essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell’art. 51 della Costituzione.
377. A far data dall’applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica del 28
novembre 2008, n. 197, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294, S.O.
– La direttiva 2002/39/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
5 luglio 2002, n. L 176.
– La direttiva 2008/6/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
27 febbraio 2008, n. L 52.
– Il testo dell’art. 37 della legge 4 giugno 2010, n.
96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee –
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi’ recita:
«Art. 37 (Delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del
mercato interno dei servizi postali comunitari). – 1. Il
Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita’ di cui all’art. 1, uno o piu’ decreti legislativi
volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica
la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno
completamento del mercato interno dei servizi postali
comunitari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi
generali di cui all’art. 2, nonche’ dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) determinare, nel contesto di piena apertura del
mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi
postali e del servizio postale universale, nonche’ di
accesso agli elementi dell’infrastruttura della rete o dei
servizi postali a condizioni trasparenti e non
discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che a far data dal
31 dicembre 2010 non siano concessi ne’ mantenuti in vigore
diritti esclusivi o speciali per l’esercizio e la fornitura
di servizi postali;
b) garantire che la fornitura dei servizi postali non
crei situazioni di concorrenza sleale e risponda alle
esigenze essenziali, come definite dalla direttiva
2008/6/CE, con particolare riferimento al rispetto del
principio di non discriminazione nonche’ delle condizioni
di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla
contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;
c) garantire che la designazione del fornitore del
servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad
assicurarne la redditivita’ degli investimenti. Fissare i
principi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare
principi e criteri ai fini del calcolo per la
determinazione del costo netto della fornitura del servizio
universale in conformita’ a quanto previsto dall’art. 14
della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni,
nonche’ dall’allegato I alla direttiva 97/67/CE in materia
di orientamenti per il calcolo dell’eventuale costo netto
del servizio universale;
d) prevedere per gli operatori autorizzati e
licenziatari obblighi in merito alla qualita’, alla
disponibilita’ e all’esecuzione dei servizi, ovvero
obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di
condivisione dei costi di cui all’art. 7 della direttiva
97/67/CE, e successive modificazioni;
e) determinare norme di qualita’ per la fornitura del
servizio universale e la creazione di un sistema che ne
garantisca il rispetto, compatibili con le norme di
qualita’ fissate per i servizi transfrontalieri
intracomunitari; prevedere la revisione delle fattispecie
sanzionatorie a carico del fornitore del servizio
universale nonche’ degli altri operatori postali con una
diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse
nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 2, comma 1,
lettera c), della presente legge;
f) assicurare l’armonizzazione delle norme tecniche;
g) assicurare che i fornitori di servizi postali
forniscano, in particolare alle autorita’ nazionali di
regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere
finanziario e attinenti alla fornitura del servizio
universale;
h) assicurare che l’autorita’ nazionale di
regolamentazione indipendente dall’operatore, designata ai
sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE, e successive
modificazioni, svolga le funzioni di regolamentazione in
regime di autonomia tecnico-operativa e in piena ed
effettiva separazione strutturale dalle attivita’ inerenti
alla proprieta’ e al controllo, tenendo conto delle
disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
i) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco
onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei
riguardi del fornitore del servizio universale e degli
altri operatori postali;
l) assicurare il coordinamento con le disposizioni in
materia di servizi postali previste nel codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
m) prevedere, in conformita’ al considerando 58)
della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una
disposizione del decreto di recepimento della medesima
direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le
disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente
articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore
postale.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 1 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 1 (Definizioni). – 1. La fornitura dei servizi
relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed
alla distribuzione degli invii postali nonche’ la
realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica
costituiscono attivita’ di preminente interesse generale.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) “servizi postali”: i servizi che includono la
raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione
degli invii postali;
b) “rete postale”: l’insieme dell’organizzazione e
dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del
servizio universale che consentono in particolare: a) la
raccolta, dai punti di accesso sull’insieme del territorio,
degli invii postali coperti dall’obbligo di servizio
universale; b) il trasporto e il trattamento di tali invii
dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di
distribuzione; c) la distribuzione all’indirizzo indicato
sull’invio;
c) “punti di accesso”: ubicazioni fisiche
comprendenti in particolare gli uffici postali e le
cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla
via pubblica o nei locali del fornitore del servizio
universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli
invii postali possono essere depositati dai mittenti nella
rete postale;
d) “raccolta”: l’operazione di raccolta degli invii
postali da parte di un fornitore di servizi postali;
e) “distribuzione”: il processo che va dallo
smistamento nel centro incaricato di organizzare la
distribuzione alla consegna degli invii postali ai
destinatari;
f) “invio postale”: l’invio, nella forma definitiva
al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di
servizi postali; si tratta, oltre agli invii di
corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e
similari nonche’ di pacchi postali contenenti merci con o
senza valore commerciale;
g) “invio di corrispondenza”: la comunicazione in
forma scritta, anche generata mediante l’ausilio di mezzi
telematici, su supporto materiale di qualunque natura che
viene trasportato e consegnato all’indirizzo indicato dal
mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro, con
esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e
similari;
h) “pubblicita’ diretta per corrispondenza”:
comunicazione indirizzata ad un numero significativo di
persone, consistente unicamente in materiale pubblicitario
o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione
del nome, dell’indirizzo e del numero di identificazione
del destinatario nonche’ altre modifiche che non alterano
la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare
all’indirizzo indicato dal mittente sull’invio stesso o
sull’involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e
altre comunicazioni non identiche non sono considerati
pubblicita’ diretta per corrispondenza. Una comunicazione
contenente pubblicita’ e altro nello stesso involucro non
e’ considerata pubblicita’ diretta per corrispondenza.
Quest’ultima comprende la pubblicita’ transfrontaliera e
quella interna;
i) “invio raccomandato”: servizio che consiste nel
garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento,
furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova
dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua
richiesta, della consegna al destinatario;
l) “invio assicurato”: servizio che consiste
nell’assicurare l’invio postale per il valore dichiarato
dal mittente, in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento;
m) “posta transfrontaliera”: posta da o verso un
altro Stato membro o da o verso un Paese terzo;
n) “scambio di documenti”: la fornitura di mezzi,
compresa la messa a disposizione di appositi locali e di
mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la
distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il
mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al
servizio;
o) “fornitore del servizio universale”: il fornitore
di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un
servizio postale universale sul territorio nazionale e la
cui identita’ e’ stata notificata alla Commissione;
p) (soppressa);
q) “autorizzazioni”: ogni titolo abilitativo che
stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore
postale e che consente alle imprese di fornire servizi
postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie
reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di
“autorizzazione generale” oppure di “licenza individuale”,
definite come segue:
1) “autorizzazione generale”: ogni autorizzazione
che non richiede al fornitore di un servizio postale
interessato di ottenere una esplicita decisione da parte
dell’amministrazione competente prima dell’esercizio dei
diritti derivanti dall’autorizzazione, indipendentemente
dal fatto che questa sia regolata da una “licenza per
categoria” o da norme di legge generali e che sia prevista
o meno per essa una procedura di registrazione o di
dichiarazione;
2) “licenza individuale”: ogni autorizzazione
concessa dall’amministrazione competente, la quale
conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi
postali, ovvero che assoggetta le operazioni di tale
impresa ad obblighi specifici che integrano
l’autorizzazione generale, qualora detto fornitore non
possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di
previa decisione dell’amministrazione competente;
r) “spese terminali”: la remunerazione del fornitore
del servizio universale incaricato della distribuzione
della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli
invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un
Paese terzo;
s) “mittente”: la persona fisica o giuridica che e’
all’origine degli invii postali;
t) “utente”: qualunque persona fisica o giuridica che
usufruisce di una prestazione del servizio universale in
qualita’ di mittente o di destinatario;
u) “esigenze essenziali”: i motivi di interesse
generale e di natura non economica che possono portare ad
imporre condizioni in materia di fornitura di servizi
postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la
sicurezza del funzionamento della rete in materia di
trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle
condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni
amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati
tra le parti sociali nazionali in conformita’ al diritto
comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia
giustificato, la protezione dei dati, la tutela
dell’ambiente e l’assetto territoriale; la protezione dei
dati puo’ comprendere la protezione dei dati personali, la
riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate,
nonche’ la tutela della vita privata;
u-bis) “fornitore di un servizio postale”: l’impresa
che fornisce uno o piu’ servizi postali;
u-ter) “invii di posta massiva”: invii non
raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicita’ diretta
per corrispondenza consegnati in grandi quantita’ ai
fornitori di servizi postali presso i punti di accesso
individuati dai fornitori stessi;
u-quater) “Autorita’ nazionale di regolamentazione”:
l’organismo designato a svolgere le funzioni di
regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva
2008/6/CE, di seguito anche “autorita’ di
regolamentazione”;
u-quinquies) “servizi forniti a tariffa unitaria”:
servizi postali la cui tariffa e’ fissata per invii postali
singoli.».
– Per la direttiva 97/67/CE si veda nelle note alle
premesse.
– Il testo dell’art. 5, del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 5 (Licenza individuale). – 1. L’offerta al
pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano
nel campo di applicazione del servizio universale, e’
soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del
Ministero dello sviluppo economico.
2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto
della situazione del mercato e dell’organizzazione dei
servizi postali, puo’ essere subordinato a specifici
obblighi del servizio universale con riguardo anche alla
qualita’, alla disponibilita’ ed all’esecuzione dei servizi
in questione ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria
ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’art. 10
del presente decreto.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale
o per il rifiuto e’ di 90 giorni; in caso di richiesta di
chiarimenti o di documenti, il termine e’ sospeso fino al
ricevimento di questi ultimi.
4. Con provvedimento dell’autorita’ di regolamentazione
da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono determinati i
requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli
obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,
compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di
cui all’art. 18-bis, le modalita’ dei controlli presso le
sedi di attivita’ ed, in caso di violazione degli obblighi,
le procedure di diffida, nonche’ di sospensione e di revoca
della licenza individuale. Le disposizioni di cui al
predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi
di obiettivita’, non discriminazione, proporzionalita’ e
trasparenza.».
– Il testo dell’art. 6, del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 6 (Autorizzazione generale). – 1. L’offerta al
pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale,
compreso l’esercizio di casellari privati per la
distribuzione di invii di corrispondenza, e’ soggetta ad
autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo
economico.
1-bis. Il rilascio dell’autorizzazione generale, anche
per il fornitore del servizio universale, tenuto conto
della situazione del mercato e dell’organizzazione dei
servizi postali, puo’ essere subordinato a specifici
obblighi del servizio universale con riguardo anche alla
qualita’, alla disponibilita’ e all’esecuzione dei servizi
in questione, ovvero a obblighi di contribuzione
finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui
all’art. 10 del presente decreto. Detti obblighi sono
determinati con provvedimento dell’autorita’ di
regolamentazione.
2. Con provvedimento dell’autorita’ di
regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono individuati i
casi in cui l’attivita’ puo’ essere avviata contestualmente
all’invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante
posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di
ricevimento, della segnalazione certificata di inizio
attivita’ e i casi nei quali l’attivita’ puo’ avere inizio
dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte
del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di
documenti, il predetto termine e’ sospeso fino alla
ricezione di questi ultimi. L’atto di assenso, se
illegittimamente formato, e’ annullato, salvo che
l’interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio
entro il termine assegnatogli.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono
determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che
svolgono attivita’ sottoposte ad autorizzazione generale,
compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di
cui all’art. 18-bis, le modalita’ dei controlli presso le
sedi di attivita’ nonche’ le procedure di diffida, di
sospensione e di interdizione dell’attivita’ in caso di
violazione degli obblighi.».
– Il testo dell’art. 7, del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 7 (Separazione contabile). – 1. Il fornitore del
servizio universale e’ tenuto ad istituire la separazione
contabile sulla base di principi di contabilita’ dei costi
applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili,
distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i
prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli
che ne sono esclusi.
2. I sistemi di contabilita’ imputano i costi a
ciascuno dei servizi nel seguente modo:
a) imputazione diretta dei costi che possono essere
direttamente attribuiti a un servizio o prodotto
particolare;
b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per
tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti
a un servizio o prodotto particolare, come segue:
1) ove possibile, sulla base di un’analisi diretta
dell’origine dei costi stessi;
2) se non e’ possibile un’analisi diretta, le
categorie di costi comuni sono imputate per collegamento
indiretto con un’altra categoria di costi o gruppo di
categorie di costi per i quali e’ possibile l’imputazione o
attribuzione diretta; il collegamento indiretto e’ basato
su strutture di costi comparabili;
3) se non e’ possibile imputare la categoria dei
costi ne’ in modo diretto ne’ in modo indiretto, la
categoria dei costi viene attribuita applicando un
parametro di assegnazione generale, determinato in base al
rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente
attribuite o imputate a ciascuno dei servizi universali, da
un lato, e agli altri servizi, dall’altro.
3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di
servizi universali e di servizi non universali sono
imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai
servizi non universali devono essere applicati gli stessi
fattori di costo.
3. La conformita’ del sistema di separazione contabile
e’ verificata da un organismo competente indipendente dal
fornitore del servizio universale ed incaricato di
certificare il bilancio del fornitore del servizio
universale. L’autorita’ di regolamentazione adotta i
provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei riscontro
effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente
una dichiarazione relativa alla conformita’.
3-bis. L’autorita’ di regolamentazione puo’ adottare
altri sistemi di contabilita’ dei costi, compatibili con le
previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l’autorita’
informa la Commissione europea prima della relativa
applicazione.
3-ter. L’autorita’ di regolamentazione tiene a
disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate,
circa i sistemi di contabilita’ dei costi applicati dal
fornitore del servizio universale e trasmette dette
informazioni alla Commissione europea, su richiesta.
3-quater. Su richiesta dell’autorita’ di
regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori
di servizi postali mettono a disposizione, in via
riservata, le informazioni dettagliate in materia di
contabilita’ risultanti dai sistemi di cui al presente
articolo.
3-quinquies. I fornitori di servizi postali che
contribuiscono al fondo di compensazione di cui all’art. 10
del presente decreto assicurano la separazione della
contabilita’ al fine di garantire il funzionamento del
fondo stesso.».
– Il testo dell’art. 10, del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 10 (Fondo di compensazione). – 1. E’ istituito il
fondo di compensazione degli oneri del servizio universale.
Detto fondo e’ amministrato dal Ministero delle
comunicazioni ed e’ rivolto a garantire l’espletamento del
servizio universale; esso e’ alimentato nel caso in cui il
fornitore del predetto servizio non ricava dalla fornitura
del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui
all’art. 4 entrate sufficienti a garantire l’adempimento
degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.
2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1
i titolari di licenze individuali e di autorizzazione
generale entro la misura massima del dieci per cento degli
introiti lordi, relative a servizi sostitutivi di quelli
compresi nel servizio universale, derivanti dall’attivita’
autorizzata.
3. La determinazione del contributo, secondo principi
di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita’, e’
effettuata dall’autorita’ di regolamentazione sulla base
dei costi di una gestione efficiente del servizio
universale.
4. Il versamento, da effettuare all’entrata del
bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre
dell’anno successivo al quale si riferiscono i dati
contabili.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, con propri decreti, alla
riassegnazione ad apposita unita’ previsionale dello stato
di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme
di cui al comma 4.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono disciplinate le modalita’ di
funzionamento del fondo di compensazione.».
– Il testo dell’art. 11 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 11 (Tutela della riservatezza e della sicurezza
della rete). – 1. Ferme restando le disposizioni
concernenti le esigenze essenziali di cui all’art. 1, comma
2, lettera u), con uno o piu’ provvedimenti del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di
rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, della salute, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte
alla tutela della riservatezza degli invii di
corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della
rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e
vietate e della protezione di dati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
tutti gli operatori che svolgono servizi postali.».
– Il testo dell’art. 13 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 13 (Tariffe delle prestazioni rientranti
nell’ambito del servizio universale). – 1. (Soppresso).
2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio
universale sono determinate, nella misura massima,
dall’autorita’ di regolamentazione, tenuto conto dei costi
del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima
applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla
deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003.
3. Le tariffe di cui al comma 2 sono fissate nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi
accessibili all’insieme degli utenti;
b) essere correlate ai costi;
c) essere fissate, ove opportuno o necessario, in
misura unica per l’intero territorio nazionale;
d) non escludere la facolta’ del fornitore del
servizio universale di concludere con i clienti accordi
individuali;
e) essere trasparenti e non discriminatorie.
3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale
applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati
ad utenti che esercitano attivita’ commerciali, utenti
all’ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si
applicano i principi di trasparenza e non discriminazione
per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni
associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate,
si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori
del servizio universale che forniscono servizi equivalenti.
Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli
utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie
imprese, a condizioni simili.
3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la
posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del
servizio universale rispetta i seguenti principi:
a) fissazione delle spese terminali in relazione ai
costi di trattamento e di distribuzione della posta
transfrontaliera in entrata;
b) collegamento dei livelli di remunerazione con la
qualita’ di servizio fornita;
c) garanzia di spese terminali trasparenti e non
discriminatorie.».
– Il testo dell’art. 15 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 15 (Contributi). – 1. I titolari di licenza
individuale e di autorizzazione generale rimborsano
all’autorita’ di regolamentazione le spese amministrative
di istruttoria e per controlli sostenute dall’autorita’
stessa, aderenti ai costi.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono fissate le misure dei
contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli
oneri di cui al comma 1 nonche’ le modalita’ di versamento
all’entrata del bilancio dello Stato.
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all’art. 2, comma 18, il fornitore del
servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali
di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di
funzionamento dell’autorita’ di regolamentazione mediante
il contributo di cui all’art. 2, comma 14, lettera b), del
presente decreto.».
– Il testo dell’art. 21 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 21 (Sanzioni). – 1. Il fornitore del servizio
universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi
all’espletamento del servizio universale, e’ sanzionato con
pena pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a
centocinquantamila euro.
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli
obblighi connessi all’espletamento del servizio
universale,il Ministero dello sviluppo economico, su
proposta dell’Autorita’ di regolamentazione, previa
diffida, puo’ disporre la revoca dell’affidamento del
servizio stesso.
3. Chiunque espleti il servizio di cui all’art. 4 del
presente decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore
del servizio universale, e’ punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila
euro.
4. Chiunque espleti servizi rientranti nell’ambito del
servizio universale senza aver conseguito la prescritta
licenza individuale e’ punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila
euro.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell’ambito del
servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o
senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di
tempo e’ punito con sanzione pecuniaria amministrativa da
cinquemila euro a centocinquantamila euro.
6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza
individuale e’ punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla
autorizzazione generale e’ punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila
euro.
7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei
termini e con le modalita’ prescritti, alla comunicazione
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti
dall’autorita’ di regolamentazione sono puniti con sanzione
pecuniaria amministrativa da mille euro a
centocinquantamila euro.
7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e
alle diffide dell’autorita’ di regolazione, impartiti ai
sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione
pecuniaria amministrativa da diecimila euro a
centocinquantamila euro.
7-quater. In caso di reiterate violazioni degli
obblighi inerenti alle licenze individuali o alle
autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo
economico, su proposta dell’autorita’ di regolamentazione,
puo’ disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la
revoca dell’affidamento del servizio.
7-quinquies. Le somme derivanti dall’applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo di cui all’art. 2, comma 14, lettera a).
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal
presente articolo spetta all’autorita’, che puo’,
nell’esercizio di tale potere, avvalersi degli organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con
modalita’ da stabilire nel regolamento di cui all’art. 2,
comma 16.».
– Il testo dell’art. 22 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 22 (Norme finali). – 1. Ai servizi postali, per
quanto non stabilito dal presente provvedimento o da
disposizioni speciali, si applicano le norme del codice
civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle
prestazioni di servizi al pubblico.
2. Le condizioni generali di servizio, predisposte dal
fornitore del servizio universale, sono approvate
dall’autorita’ di regolamentazione, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in
vigore il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione.
2-bis. All’aggiornamento e alla modifica delle
disposizioni dell’allegato al presente decreto legislativo
derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva
97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello
sviluppo economico ai sensi dell’art. 11, comma 5, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto
prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.».

 

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